Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1. – E’ costituita una associazione culturale denominata Tiempo Libre, una libera associazione di fatto, apartitica apolitica, con durata illimitata, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art- 36 e ss del Codice Civile, nonché dal presente statuto.
L’associazione ha sede a Gela (CL) in Via XXXXX
Art. 2 - L'associazione Tiempo Libre persegue i seguenti scopi:
far conoscere la cultura informatica e multimediale,
scoprire le nuove tecnologie sia hardware che software,
l ampliare la diffusione della conoscenza sulle “libertà informatiche” di scelta, migrazione, utilizzo, condivisione accesso e connessione;
l divulgare la cultura e la passione per la cinematografia e la musica,
|fare, trasmettere, diffondere e difendere la cultura in tutte le sue forme e derivazioni,
l rivelare i segreti della tradizione culinaria italiana,
l informare sullo sport e i suoi valori.
L'associazione Tiempo Libre, è un luogo di incontro e di confronto, d'idee e di esperienze, che ha tra i suoi obiettivi la formazione di un'opinione pubblica sensibile ai temi informatici, multimediali, cinematografici, musicali, culinari e sportivi.
Un gruppo, capace d'informare mettendo in luce aspetti e temi che non trovano spazio sulle comuni piattaforme informative, stimolando il dibattito della pubblica opinione e raccogliere spunti e riflessioni.
Art. 3. – L'associazione Tiempo Libre per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
l attività culturali: convegni, conferenze. dibattiti, seminari, cineforum, concerti e degustazioni;
l attività di formazione: lezioni per l'utilizzo di comuni applicativi, corsi per l'utilizzo di software professionali , corsi di musica per bambini a partire da 3 anni, corsi di cinematografia e montaggio multimediale, lezioni frontali di cucina e corsi professionalizzanti in pasticceria e cucina etnica;
l consulenze: ad aziende, enti, società, privati e Pubblica Amministrazione per lo sviluppo e la progettazione di tecnologie ed infrastrutture informatiche, nonché per campagne pubblicitaria sui nuovi media e l'ottimizzazione del proprio brand;
l attività editoriali: pubblicazioni di giornali, periodici, libri, di atti, di studi e ricerche compiuti;
l collaborazioni con i media e gruppi editoriali;
l realizzazione di centri d'aggregazione e formazione, di strumenti di comunicazioni quali newsgroup, forum e mailing-list;
Art. 4. – Gli organi dell’associazione sono:
a) l’assemblea dei soci;
c) la giunta esecutiva;
d) i revisori dei conti;
e) il collegio dei Probiviri;
Soci
Art. 5. – Possono far parte dell’associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che per la loro attività di lavoro o di studio siano interessate all’attività dell’associazione stessa e ne condividano finalità e scopi. I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal consiglio direttivo dell’associazione. Le quote associative annue:
non sono mai restituibili;
non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte;
non sono soggette a rivalutazione.
Art. 6. – Il socio che intenda recedere dalla associazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata al Presidente.
Art. 7 – L'ammissione di nuovi soci è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno 3 soci, dal consiglio direttivo. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al colleggio dei Probiviri.
Art. 8 - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.
I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei probiviri.
L’assemblea dei soci
Art. 9. – L’assemblea ordinaria dei soci, convocata su delibera del consiglio direttivo non meno di 20 giorni prima di quello fissato per l’adunanza, si riunisce presso la sede o in altra località da indicarsi nell’avviso di convocazione, nel primo semestre di ogni anno, per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all’ordine del giorno per iniziativa del consiglio direttivo, ovvero su richiesta di almeno cinque soci. La data e l’ordine del giorno dell’assemblea sono comunicati ai soci per lettera o con quegli altri mezzi che il consiglio direttivo riterrà opportuni.
Art. 10. – Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti i soci che si trovino in regola col pagamento della quota di associazione. Ciascun socio ha diritto ad un voto è non potrà rappresentare altri soci anche se munito di regolare delega scritta.
Per la costituzione legale dell’assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l’intervento [anche in teleconferenza] di tanti soci che rappresentino almeno il 50 per cento +1 degli iscritti. Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l’assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti. La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.
Art. 11. – L’assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti [anche in teleconferenza].
Art. 12. – L’assemblea, all’inizio di ogni sessione, elegge tra i soci presenti un presidente ed un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell’assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell’assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni.
Art. 13. – Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del consiglio direttivo, oppure per domanda di tanti soci che rappresentino non meno della terza parte degli iscritti.
Art. 14. – I soci riuniti in Assemblea possono modificare il presente statuto.
Per la validità delle deliberazioni di cui al precedente comma, è necessaria la presenza, sia di prima che di seconda convocazione, di almeno la metà dei soci ed il consenso di tre quinti dei voti presenti.
Il consiglio direttivo
Art. 15. – Il consiglio direttivo è nominato dall’assemblea ed è composto da non meno di 3 persone come verrà determinato dall’assemblea stessa. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell’atto costitutivo. Il consiglio direttivo dura in carica 3 anni ed i suoi membri possono essere rieletti.
In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l’intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. La carica di consigliere è gratuita.
Art. 16. – Il consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.
In particolare il consiglio:
a) fissa le direttive per l’attuazione dei compiti statuari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l’esecuzione stessa;
c) stabilisce l’importo delle quote annue di associazione;
d) delibera sull’ammissione dei soci;
e) decide sull’attività e le iniziative dell’associazione e sulla sua collaborazione con i terzi;
f) approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e statuto patrimoniale, da presentare all’assemblea dei soci;
g) stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
h) nomina e revoca dirigenti e funzionari e impiegati ed emana ogni provvedimento riguardante il personale;
i) conferisce e revoca procure.
Art. 15. – Il consiglio direttivo nomina nel suo seno un presidente, che dura in carica per l’intera durata del consiglio, ed uno o più vice-presidenti.
Esso si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del presidente o di almeno un quarto dei consiglieri, e comunque non meno di una volta ogni tre mesi.
Art. 17. – Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.
Le deliberazioni del consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno un quarto dei consiglieri.
Art. 18. – La firma e la rappresentanza legale dell’associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al Presidente.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire o chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.
Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, decide sull’attività e le iniziative dell’associazione e l collaborazione con i terzi, previa approvazione del Consiglio Direttivo.
Collegio dei revisori
Art. 19. – L’assemblea generale nomina tre revisori dei conti.
I revisori dei conti curano il controllo delle spese, sorvegliano la gestione amministrativa dell’associazione e ne riferiscono all’assemblea generale.
Il collegio dei revisori si raduna almeno due volte all’anno. Una di tali riunioni sarà tenuta nel mese che precede quello in cui l’assemblea generale sarà chiamata ad approvare il bilancio consuntivo e preventivo di ogni esercizio.
Titolo VI
Collegio dei probiviri
Art. 20. – L’assemblea generale nomina il collegio dei probiviri, formato da tre membri.
Tutte le eventuali controversie tra gli associati, relative al rapporto associativo o tra essi e l’associazione ed i suoi organi saranno devolute a detti probiviri, i quali giudicheranno ex bono at aequo senza formalità di procedura. In caso di controversia è indicato di competenza il foro di Gela.
Titolo VII
Scioglimento
Art. 21. – Lo scioglimento o la trasformazione dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale straordinaria la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori o di uno o più curatori. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità anologhe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo ex art. 3 comma 190 della legge 23.12.1996 n. 662.
Le relative spese saranno a carico degli associati.
Disposizioni generali
Art. 22 - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
beni, immobili e mobili;
contributi;
donazioni e lasciti;
rimborsi;
attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
ogni altro tipo di entrate.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.
Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 23. – L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.
Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.
Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
Art. 24. – Per tutto quanto non è contenuto nel presente statuto valgono le disposizioni di diritto comune.

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