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Studio Legge n. 119 22  maggio 2004, legge urbani

Come promesso, abbiamo effettuato uno studio sulla legge n. 119 22 maggio 2004, per consentire agli utenti del web di prendere coscienza della normativa che ha rivoluzionato il modo di concepire la fruizione delle opere d'ingegno.

Lo Studio è stato condotto da Bodom, sul testo originale della legge, abbiamo preferito essere brevi è semplici toccando gli argomenti di maggior interesse: file-sharing, copia di backup e distinzione tra utilizzo a fini di lucro e non.




La legge n. 119 del 22 maggio 2004, segna la fine dell'iter legislativo del famoso decreto del 22 marzo 2004 n. 72 "recanti interventi urgenti per la diffuzione abusiva di materiale audiovisivo". In questo piccolo studio, realizzato interamente TiempoLibreSite.com andremo a ritroso nel testo legislativo per spiegare in parole semplici e precise il contenuto della legge seguirà un commento di natura prettamente giuridica con i pareri miei personali sulla legge. Iniziamo col dire che questa legge non fà altro che riformare la disciplina contenuta nella legge 22 aprile 1941 n 633 la famosa legge sul copyright che esisteva da anni nel nostro paese, fatta sotto il regime fasciste, infatti più vecchia della nostra Costituzione entrata in vigore 1 gennaio 1948.

Ricordo agli utenti che questo studio è un interpretazione personale del testo legislativo entrato in vigore ormai da più di un anno, pubblicato sulla gazzetta ufficiale disponibile anche online clicca qui avete diritto a prendere coscenza della normativa e fare una vostra interpretazione.

Andiamo all'esame commentato degli articoli più interessanti della legge, che ricordo è compresa nelle leggi speciali del Codice Penale 2005.


Iniziamo Dall'art. 171-Ter

«Art. 171-ter - 1. E' punito, se il fatto e' commesso
per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque per trarne profitto:
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o
diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito
televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio,
dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro
supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in
pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di
opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche,
musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
c) pur non avendo concorso alla duplicazione o
riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene
per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in
commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in
commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo,
proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della
televisione con qualsiasi procedimento, videocassette,
musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o
videogrammi di opere musicali, cinematografiche o
audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale e' prescritta, ai sensi della
presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte
della Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.),
privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
e) in assenza di accordo con il legittimo
distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per
la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove
commercialmente, installa dispositivi o elementi di
decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un
servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende,
noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la
vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali,
attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi
che abbiano la prevalente finalita' o l'uso commerciale di
eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art.
102-quater ovvero siano principalmente progettati,
prodotti, adattati o realizzati con la finalita' di rendere
possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra
le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o
che residuano, a seguito della rimozione delle misure
medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei
titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i
beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorita' amministrativa o
giurisdizionale; lettera g) mancante (non introdotta da decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68).
h) abusivamente rimuove o altera le informazioni
elettroniche di cui all'art. 102-quinquies, ovvero
distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per
radio o per televisione, comunica o mette a disposizione
del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali
siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche
stesse.
2. E' punito con la reclusione da uno a quattro anni e
con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:
a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde
abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a
qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta
copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e
da diritti connessi;
a-bis) in violazione dell'art. 16, per trarne
profitto, comunica al pubblico immettendola in un sistema
di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi
genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto
d'autore, o parte di essa;
b) esercitando in forma imprenditoriale attivita' di
riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione,
importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da
diritti commessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal
comma 1;
c) promuove o organizza le attivita' illecite di cui
al comma 1.
3. La pena e' diminuita se il fatto e' di particolare
tenuita'.
4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1
comporta:
a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli
articoli 30 e 32-bis del codice penale;
b) la pubblicazione della sentenza in uno o piu'
quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in
uno o piu' periodici specializzati;
c) la sospensione per un periodo di un anno della
concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva
per l'esercizio dell'attivita' produttiva o commerciale.
5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle
sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono
versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per
i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori
drammatici.».

Commento All'art 171-ter

 

Innanzittuto bisogna segnalare la sostituzione del termine per "fine di lucro" che con il nuovo decreto 22 marzo 2004 n. 72 (c. d. decreto Urbani) diventa "per trarne profitto" molto più generico.

Anche il termine "per uso non personale" comprende svariati comportamenti che la sua definizione non comprende soltando quello che il comune cittadino presume (vedi esempi 1 e 2).


I casi elencati dall'art. 171-terdai 6 mesi ai 3 anni e con la sanzione pecuniara aggiuntiva, la quale varia da un minimo di 5 ad un massimo di 30 milioni di lire.
prevede per i trasgressori una pena detentiva, che varia

Sintetizzo i comportamenti illeciti assoggettati a tale sanzione:


Chiuque diffonda abusivamente con qualsiasi mezzo un opera di ingegno. Il termine "qualsiasi mezzo" è chiarificatore (tutti i mezzi soprattutto quello telematico ma non solo).


Incominciamo a capire che questo articolo, ma nel complesso la legge è stata studiata contro il File-Sharing e lo scambio di file online quindi non dovrebbe difficile capire che in Italia lo scambio ma anche il passaggio attraverso prestito o comodato d'uso di un opera d'ingegno regolarmente acquistata e licenziata costituisce reato e rientra nella fattispecie indicata da questa disposzione legislativa.

  • Esempio 1 :
    Il soggetto A presta B, un' opera di ingegno regolarmente acquistata di cui possiede la licenza di utilizzo, nel momento nel quale si effettua il passaggio da mano a mano si concretizza il reato indicato dall'articolo 171-ter.
    L'utilizzo di fatti non è personale (ma uso non personale), ed è anche un azione per trarre un futuro profitto dal soggetto B, quindi scattano le pene da 6 mesi a 3 anni di reclusione e multa da 5 a 30 milinoi di lire.

 

  • Esempio 2:
    Oggetto lo scambio di una copia di materiale coperto da copyright tra due soggetti X e Y, per mezzo di un programma di File-Sharing rientra perfettamente nella previsione dell'art. 171-ter. C'è sia l'uso non personale (perchè si scambia con una molteplicità di persone) che per trarne profitto ( lo scambio di altro materiale) e non occorre una copia intera ricordate "tutto o in parte".

Art. 174-Ter

«Art. 174-ter - 1. Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi distrumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di
protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o
noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici o
multimediali non conformi alle prescrizioni della presente
legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad
eludere misure di protezione tecnologiche e' punito,
purche' il fatto non concorra con i reati di cui agli
articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171-quater, 171-quinquies,
171-septies e 171-octies, con la sanzione amministrativa
pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della
confisca del materiale e della pubblicazione del
provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione
nazionale.
2. In caso di recidiva o di fatto grave per la
quantita' delle violazioni o delle copie acquistate o
noleggiate, la sanzione amministrativa e' aumentata sino ad Euro 1032,00 ed il fatto e' punito con la confisca degli
strumenti e del materiale, con la pubblicazione del
provvedimento su due o piu' giornali quotidiani a
diffusione nazionale o su uno o piu' periodici
specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta
di attivita' imprenditoriale, con la revoca della
concessione o dell'autorizzazione di diffusione
radiotelevisiva o dell'autorizzazione per l'esercizio
dell'attivita' produttiva o commerciale.
2-bis. Chiunque, in violazione dell'art. 16, diffonde
al pubblico per via telematica, anche mediante programmi di condivisione di file fra utenti, un'opera cinematografica o assimilata protetta dal diritto d'autore, o parte di essa,
mediante reti e connessioni di qualsiasi genere, ovvero,
con le medesime tecniche, fruisce di un'opera
cinematografica o parte di essa, e' punito, purche' il
fatto non concorra con i reati di cui al comma 1, con la
sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1500, nonche'
con la confisca degli strumenti e del materiale e con la
pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale e su di un periodico specializzato nel settore dello spettacolo.
2-ter. Chiunque pone in essere iniziative dirette a
promuovere o ad incentivare la diffusione delle condotte di cui al comma 2-bis e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 2000 e con le sanzioni accessorie previste al medesimo comma.».

Commento All'art. 174-ter 

L'art. 174-ter chiarisce meglio quale siano le azioni lecite da parte del fruitore di materiale coperto da copyright, perchè abbiamo visto che lo scambio online di file ha un suo peculariare trattamento, l'art. elenca le pene per coloro i quali commettono infrazioni per uso personale (n. b. lo scambio personale non è di fatti uso personale).


Vengo a chiarire il concetto illustrato precedentemente, vi invito a leggere per bene questi stralci:

Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad
eludere misure di protezione tecnologiche e' punito...

I comportamenti leciti quindi quali sono?

Nessuno, non può essere fatta nemmeno una registrazione di una trasmissione radiofonica stando alla lettera della legge perchè duplicheremmo via etere un'opera di ingegno.

La sanzione è una multa di 154 euro e il sequestro del materiale oltre la pubblicazione del nome e dell'infrazione compiuta, in un giornale a tiratura nazionale. Se il fatto è grave la multa viene aumentata a 1032 euro oltre al sequesto del materiale con cui si è compiuta l'infrazione per essere grave bisogna aver compiuto 50 infrazioni.

 

 

Art. 71-sexies

«Art. 71-sexies - 1. E' consentita la riproduzione
privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto,
effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente
personale, purche' senza scopo di lucro e senza fini
direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto
delle misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater.
2. La riproduzione di cui al comma 1 non puo' essere
effettuata da terzi. La prestazione di servizi finalizzata
a consentire la riproduzione di fonogrammi e videogrammi da
parte di persona fisica per uso personale costituisce
attivita' di riproduzione soggetta alle disposizioni di cui
agli articoli 13, 72, 78-bis, 79 e 80.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica
alle opere o ai materiali protetti messi a disposizione del
pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal
luogo e nel momento scelti individualmente, quando l'opera
e' protetta dalle misure tecnologiche di cui all'art.
102-quater ovvero quando l'accesso e' consentito sulla base
di accordi contrattuali.
4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari
dei diritti sono tenuti a consentire che, nonostante
l'applicazione delle misure tecnologiche di cui all'art.
102-quater, la persona fisica che abbia acquisito il
possesso legittimo di esemplari dell'opera o del materiale
protetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, possa
effettuare una copia privata, anche solo analogica, per uso
personale, a condizione che tale possibilita' non sia in
contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli
altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai
titolari dei diritti.».

Commento Art. 71-sexies

L'art. 71-sexies è quello che preferisco, vi consente la riproduzione nelle vostre case di materiale coperto da copyright regolarmente acquistato o trasmesso da emittenti che regolarmente pagano i diritti e che noi paghiamo indirettamente attraverso la visione della pubblicità. C'è un breve cenno alla possibilità della copia di Backup, come meglio chiarirò tale disposizione è lettera morta nel testo legislativo perchè inapplicabile grazie alla condicio sine qua non per l'utilizzo di tale facoltà da parte del fruitore ultimo dell'opera di ingegno.

Rileggiamo il comma 4 dell'art. 71-sexies;

4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolaridei diritti sono tenuti a consentire che, nonostante l'applicazione delle misure tecnologiche di cui all'art.102-quater, la persona fisica che abbia acquisito il possesso legittimo di esemplari dell'opera o del materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, possa effettuare una copia privata, anche solo analogica, per uso personale, a condizione che tale possibilita' non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.».

Guardate la bellezza di questa frase: “a condizione che tale possibilita' non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.”

La domanda di voi lettori di questo articolo è:
Quando è possibile la copia di backup di un prodotto acquistato e licenziato?
Mai ( Per rispondere i maniera inequivoca..)

Art. 39 non ha bisogno di commenti, prevede la tassazione di memorie di massa e di mezzi per copia compreso cassette e vhs:

«Art. 39. 1. Il compenso di cui all'art. 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' fissato fino al 31 dicembre 2005, e comunque fino all'emanazione del decreto di cui allo stesso art. 71-septies, nelle seguenti
misure:
a) supporti audio analogici: Euro 0,23 per ogni ora di registrazione;
b) supporti audio digitali dedicati, quali minidisc, CD-R audio e CD-RW audio: Euro 0,29 per ora di registrazione. Il compenso e' aumentato proporzionalmente per i supporti di durata superiore;
c) supporti digitali non dedicati, idonei alla registrazione di fonogrammi, quali CD-R dati e CD-RW dati: Euro 0,23 per 650 megabyte;
d) memorie digitali idonee per audio e video, fisse o trasferibili, quali flash memory e cartucce per lettori MP3 e analoghi: Euro 0,36 per ogni gigabyte;
e) supporti video analogici: Euro 0,29 per ciascuna ora di registrazione;
f) supporti video digitali dedicati quali DVHS, DVD-R video e DVD-RW video: Euro 0,29 per ora, pari a Euro 0,87 per un supporto con una capacita' di registrazione di 180 minuti. Il compenso e' aumentato proporzionalmente per i supporti di durata superiore;
g) supporti digitali idonei alla registrazione di fonogrammi e videogrammi, quali DVD Ram, DVD-R e DVD-RW: Euro 0,87 per 4,7 gigabyte. Il compenso e' aumentato proporzionalmente per i supporti di durata superiore;
h) apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale audio o video: tre per cento dei relativi prezzi di listino al rivenditore;
h-bis) apparecchi esclusivamente destinati alla masterizzazione di supporti DVD e CD e software finalizzato alla masterizzazione: tre 3% dei relativi prezzi di listino al rivenditore.».



Conclusione è commenti finali sulla Legge Urbani

La legge urbani è di una tale precisione nel ricomprendere le varie fattispecie di reato, che lascia poco spazio all'autonomia dei privati, l'applicazione effettiva di questa norma, renderebbe illegale la visione di un film al cinema.
Non è possibile fare assolutamente nulla, io metterei anche in dubbio la possibilità di poter utilizzare materiale acquisito regolarmente.
Tra le altre cose il testo legislativo è effettuato in una maniera da comprendere talmente tanti comportamenti che diventa inutile continuare ad elecare, avrebbero fatto prima ad infrangere il principio del nostro diritto penale (tutto ciò che non è esplicitamente illecito è lecito) elencado direttamete i comportamenti leciti.
L'applicazione del presente testo legislativo è arbitraria, che sono sicuro che infranga un paio di articolo della costituzione, (25 e 27 cost.) nonché l'art. 1 e l'art 2 del codice penale che hanno riconoscimento costituzionale abbrogabili solo attraverso il recidimento aggravato di revisione costituzionale.
Esplicito meglio il concetto, secondo la mia personale interpretazione, la normativa in questione permette che tutte le attività possano essere ricondotte a responsabilità penali che infrangendo cosi: il principio di tassatività della norma penale e in svariate disposizioni si infrange anche il principio della personalità dell'illecito penale.

Nella Speranza Di Essere Stato Utile, Grazie Per La Cortese Attenzione.

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